Statuto

Atto Costitutivo (pdf)

Statuto AssoEGE (pdf)

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E’ costituita un’associazione a carattere culturale, senza fine di lucro, denominata “ASSOCIAZIONE ESPERTI GESTIONE ENERGIA” (ASSOEGE), con sede in Verona, e indirizzo in via Germania n. 2 (associazione).

L’associazione può aprire sedi secondarie previa delibera del Consiglio Direttivo (Consiglio Direttivo) acquisita con l’unanimità dei suoi componenti.

L’associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099.

 

ART. 2 – OGGETTO SOCIALE

L’associazione si propone di:

  1. valorizzare e promuovere le figure degli Esperti nella Gestione dell’ Energia (EGE) certificati ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 da parte terza accreditata ;
  2. creare e mantenere un network tra gli associati con finalità di confronto e diffusione di informazioni di carattere tecnico, scientifico e normativo nel settore di interesse; la diffusione delle informazioni al di fuori del network tra gli associati sarà subordinata all’autorizzazione scritta del titolare delle informazioni stesse
  3. favorire e diffondere lo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica presso istituzioni ed imprese, nazionali, comunitarie e internazionali;
  1. promuovere un dialogo istituzionale con i referenti delle politiche energetiche a livello nazionale e locale;
  2. favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati;
  3. concorrere all’analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l’Oggetto Sociale, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie, e della regolamentazione del settore dell’efficienza energetica;
  4. compiere ogni ulteriore attività funzionale agli scopi indicati.
  1. implementare e diffondere ogni tipologia di strumento, sia di carattere intellettuale che tecnico, atto a perseguire obiettivi di Efficienza Energetica quali, in via non esaustiva, diagnosi energetiche, benchmark, sistemi di rilevazione ed analisi, contratti legati a indici di performance, etc;
  2. tutelare, in ogni sede, gli interessi professionali, economici e tecnici degli EGE associati, potendone anche assumere la rappresentanza;

 

 

ART. 3 – ASSOCIATI

Possono presentare la domanda di ammissione all’associazione in qualità di Socio Ordinario ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, le persone fisiche indicate al precedente art. 2.1.

Chiunque, persona fisica o giuridica o ente, pur privo dei requisiti di cui all’art. 2.1, che manifesti interessi comuni a quelli perseguiti dall’associazione, può chiedere l’ammissione all’associazione in qualità di Socio Sostenitore o di Socio Affiliato.

L’ammissione all’associazione, in qualità di socio nelle 4 (quattro) diverse tipologie sotto riportate, viene insindacabilmente valutata da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a favore di chiunque, persona fisica o giuridica o ente, l’ammissione all’associazione in qualità di Socio Onorario.

Gli associati, nelle diverse categorie, sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione che ne specificherà i criteri adottati per la definizione

Sono previste 4 (quattro) diverse categorie di associati:

a)     soci ordinari: i soci fondatori e gli associati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.1 che sono stati ammessi a far parte dell’Associazione (il termine “associati” si riferisce tanto ai Fondatori che agli soci Ordinari) e che contribuiscono all’attività dell’associazione, anche mediante il versamento di  una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo;

b)    soci onorari: persone fisiche e giuridiche che si siano distinte per un forte impegno nella divulgazione, ricerca, e supporto allo sviluppo della tematica ambientale e dell’efficienza energetica;

c)     soci sostenitori: sono coloro che,  anche in assenza dei requisiti di cui al precedente art. 2.1, avendo interesse alla divulgazione dei temi di cui l’associazione si occupa, hanno sottoscritto una quota associativa.

d)    soci affiliati: sono coloro che,  anche in assenza dei requisiti di cui al precedente art 2.1,  avendo interesse alla divulgazione dei temi di cui l’associazione si occupa, hanno sottoscritto una quota associativa;

 

La partecipazione alla vita e alle iniziative della associazione è volontaria.

La qualifica di associato non può essere trasferita a terzi.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non può essere acquisita per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di dimissioni.

Ogni associato ha diritto di partecipare alla vita sociale.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Gli associati che dovessero trovarsi non in regola con il versamento della quota annuale di associazione non hanno diritto di voto.

ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, dovranno presentare una domanda di ammissione contenente almeno le seguenti informazioni:

a)     dati anagrafici della persona fisica o dati della persona giuridica, in questo caso accompagnata dai dati anagrafici del legale rappresentante che chiede l’ammissione all’associazione, compresa copia di documento d’identità in corso di validità;

b)    indicazione della residenza;

c)     contatti (telefono, fax o pecmail, email);

d)    documentazione attestante l’avvenuta certificazione EGE da parte terza ai sensi della norma UNI-CEI 11339:2009 (per la sola richiesta di associazione come socio ordinario);

e)      la domanda, debitamente compilata e controfirmata, deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già assunte dagli organi dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo, valutati i dati forniti parte dal richiedente, delibera in merito alla domanda di ammissione; in caso di necessità, il Consiglio Direttivo può invitare il richiedente a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole all’ammissione del richiedente, questi è invitato, entro 15 (quindici)giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, a versare il contributo annuale associativo.

Il numero degli associati è illimitato. L’elenco degli associati è tenuto nei libri dell’associazione.

 

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati, che abbiano regolarmente adempiuto il pagamento della propria quota associativa, hanno i seguenti diritti:

1)     partecipare all’assemblea degli associati;

2)     accedere in qualunque momento agli atti dell’associazione compresi quelli contabili;

3)     essere informati su ogni attività dell’associazione.

 

I soli soci ordinari hanno inoltre anche il diritto di:

I)       essere eletti nel Consiglio Direttivo;

 

Gli associati, per tutto il periodo di partecipazione all’associazione, sono tenuti:

a)     alla scrupolosa osservanza del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;

b)    a mantenere riservati i documenti ricevuti per via della loro partecipazione all’associazione, che siano stati espressamente dichiarati riservati, fatto salvo informazioni per cui il Consiglio Direttivo abbia rilasciato parere scritto sulla libertà di diffusione;

c)     a versare la quota annuale di associazione deliberata dal Consiglio Direttivo;

d)    a comunicare al Consiglio Direttivo le eventuali modificazioni della propria attività, dei dati anagrafici e l’eventuale perdita dei requisiti di cui all’articolo 2.1;

e)     in caso di divulgazione di informazioni e documenti, per i quali il Consiglio Direttivo abbia rilasciato parere scritto sulla libertà di diffusione, a citarne la fonte;

f)     l’utilizzo del nome, del logo, del marchio dell’associazione da parte degli associati è disciplinato da apposito regolamento;

g)    gli associati non possono agire in nome e per conto dell’associazione se non dietro specifico incarico o delega del Consiglio Direttivo.

 

ART. 6 – RECESSO DEGLI ASSOCIATI

L’associato che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata, o altro mezzo con valore legale, al Consiglio Direttivo e avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta entro il 31 ottobre dell’anno in corso.

In caso di recesso, l’associato non potrà richiedere la restituzione della/e quota/e associativa/e versata/e nel periodo in cui ha fatto parte dell’associazione in qualità di associato e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Motivi di recesso degli associati sono:

– dimissioni volontarie;

– indegnità deliberata dal Comitato direttivo;

– deliberazione del Comitato direttivo per perdita dei requisiti di cui al successivo articolo 7;

 

ART. 7 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L’esclusione dell’associato non può essere deliberata dall’assemblea se non per gravi motivi ai sensi dell’articolo 24 del Codice Civile. Il mancato versamento della quota annuale è considerato un grave motivo tale da comportare l’esclusione dell’associato inadempiente. L’associato che è stato escluso può comunque opporsi all’esclusione facendo ricorso all’assemblea; in tal caso il provvedimento di esclusione non sarà efficace sino a che lo stesso non sia confermato dall’assemblea.

In caso di esclusione l’associato non potrà richiedere la/e quota/e associativa/e versata/e nel periodo in cui ha fatto parte dell’associazione in qualità di associato e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

 

ART. 8 – FONDO COMUNE

Il fondo comune della associazione è costituito:

a)     da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro effettuati dai Fondatori;

b)    dal contributo annuale versato da tutti gli associati;

c)     da elargizioni e liberalità conferite da terzi;

d)    dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione;

e)     dagli interessi attivi e da altre rendite patrimoniali;

f)     da eventuali proprietà mobiliari ed immobiliari.

Per tutta la durata dell’associazione, nessun associato potrà chiedere la divisione del patrimonio né pretendere il rimborso della quota associativa nel caso in cui cessi di far parte dell’associazione.

 

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

a)     l’Assemblea degli associati;

b)    Consiglio Direttivo;

c)     Presidente dell’associazione e i vice-presidenti;

d)    Segretario;

e)     il Tesoriere.

f)     i Comitati Tecnici;

Tutte le cariche possono essere retribuite secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 10 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è composta da tutti i soci che risultano regolarmente appartenenti categorie alla categoria socio ordinario ed in regola con la quota associativa.

All’assemblea possono partecipare, senza diritto di voto le altre categorie associative.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli aventi diritto e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’assemblea può essere convocata in seduta  ordinaria o straordinaria.

È condizione generale e necessaria per l’esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto essere in regola con il pagamento della quota associativa.

 

ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione è comunicato agli associati per lettera raccomandata, o per fax, o via pecmail, o con gli altri mezzi che il Consiglio Direttivo identificherà in apposito regolamento.

Il luogo di convocazione è presso la sede dell’associazione stessa, od altrove secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ove nominato, ovvero da un suo sostituto scelto tra gli associati e indicato con apposito mandato firmato dal Presidente stesso.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché la rappresentanza sia conferita per iscritto con apposita delega. Ciascun associato non potrà avere più di tre deleghe. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni.

Nell’avviso di convocazione della assemblea può essere indicato il giorno per la seconda convocazione.

 

ART. 12 – VOTAZIONE

Per le votazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, si procede di regola per alzata di mano. Qualora lo decidano almeno 2/3 (due/terzi) degli associati, si procede a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assunte dall’assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trascrivere nell’apposito libro dei verbali.

 

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno. Essa è convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto al voto.

L’assemblea ordinaria:

1)     approva i bilanci dell’associazione;

2)     elegge i membri del Consiglio Direttivo;

3)     determina gli indirizzi e le direttive di massima dell’attività dell’associazione;

4)     delibera sugli argomenti attinenti alle finalità ed alla gestione dell’associazione rimessi alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia intervenuta almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere sono tutte approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto e sono computati ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

 

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata su decisione del Consiglio Direttivo od in seguito a richiesta scritta di almeno un decimo degli associati.

Quando la convocazione dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo degli associati deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono intervenuti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’assemblea sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualora siano intervenuti almeno la metà degli associati più uno. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Non possono essere assunte con il quorum costitutivo e deliberativo della seconda convocazione le delibere sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento della società. Le delibere aventi tale oggetto devono essere assunte con il quorum costitutivo previsto per la prima convocazione e sono adottate con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati, tra cui devono figurare la metà dei soci fondatori.

L’assemblea straordinaria delibera:

1)     sull’approvazione e modificazione dello statuto;

2)     sullo scioglimento dell’associazione;

3)     sulle modalità di liquidazione;

4)     sugli argomenti di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 15 – COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri, di cui 1 (uno) Presidente, 1 (uno) Vice-Presidente. Per la prima volta la nomina dei  componenti è effettuata nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) esercizi ed i suoi membri possono essere rieletti. I restanti membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo delibera, di regola, a maggioranza.

 

 

ART. 16 – COMPETENZE E POTERI

Fatte salve le facoltà e i poteri dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice:

(a)       fissa le direttive per l’attuazione delle finalità statutarie, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

(b)       se ritenuto opportuno, approva i regolamenti ritenuti opportuni per l’ordinato svolgimento delle attività dell’associazione;

(c)       nomina e sostituisce il Tesoriere, anche tra soggetti esterni agli associati, e ne stabilisce l’eventuale compenso;

(d)       stabilisce l’importo delle quote annue associative;

(e)       delibera sull’ammissione degli associati;

(f)        decide sull’attività e le iniziative della associazione;

(g)       approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea degli associati;

(h)       approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività dell’associazione;

(i)         redige gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli associati;

(j)         può istituire i gruppi di lavoro regolandone il funzionamento;

(k)       compie tutti gli atti che lo Statuto o il regolamento attribuiscono espressamente alla sua competenza e quelli funzionali ai predetti;

(l)         si impegna a dare risposte scritte agli associati che intervengono sull’andamento dell’associazione, proponendo iniziative oppure nel caso richiedano chiarimenti e/o approfondimenti.

 

ll Consiglio Direttivo, con la maggioranza di almeno tre quarti dei componenti, può:

  1. nominare, tra i suoi componenti, il presidente dell’associazione;
  2. revocare, con provvedimento motivato, il presidente dell’associazione dalla sua carica.

 

Il Consiglio Direttivo potrà conferire delega per il compimento di determinate attività a uno o più consiglieri, o anche a soggetti esterni al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo avrà sempre il potere di assegnare a sé singoli atti od operazioni rientranti nella delega o di revocare la delega stessa. Il delegato è tenuto a riferire al Consiglio in merito all’attività delegata e a rispettare le direttive eventualmente impartite.

 

ART. 17 – RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre dell’anno per la predisposizione e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno 1/3(un terzo, calcolato per difetto) dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche per video/teleconferenza (firma verbale); il Presidente fissa le modalità di partecipazione nell’avviso di convocazione. Nel caso in cui la seduta del Consiglio Direttivo si svolga in teleconferenza, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri nominati. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri intervenuti.

Ogni consigliere dispone di un voto.

Le deliberazioni assunte dovranno essere riportate su un apposito libro di verbali steso ad ogni Consiglio Direttivo dal Segretario.

 

ART. 18 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Egli resta in carica un mandato, pari a quattro (4) esercizi e può essere rieletto. Il Presidente vigila sull’osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’associazione, assumendone la rappresentanza legale, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell’associazione.

ART. 19- NOMINA E COMPETENZE DEL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo nella prima riunione del Consiglio stesso; resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio che lo ha nominato e in ogni caso, decade con l’insediamento del nuovo Consiglio. Il Tesoriere può essere nominato tra soggetti interni o esterni all’associazione.

Rientrano tra i diritti/doveri del Tesoriere:

a)     la corretta tenuta delle scritture contabili e l’osservanza dei regolamenti eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo in materia di spesa;

b)    la valutazione preliminare degli impegni di spesa per le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o da  questo proposte all’assemblea;

c)     l’aggiornamento sulle questioni economiche, finanziarie e tributarie di interesse per l’associazione;

d)    ogni parere che riguardi l’aspetto economico-finanziario dell’attività dell’associazione.

 

ART. 20 COMMISSIONE TECNICA

La commissione tecnica è nominata dal Consiglio Direttivo a tempo determinato per lo studio e la definizione di documenti e proposte nelle materie di volta in volta stabilite dallo stesso comitato direttivo.

Esso è presieduta da 1 (uno) a 3 (tre) membri di cui almeno uno facente parte del Consiglio Direttivo e altri membri in qualità di esperti per la discussione di tematiche specifiche.

Il risultato del lavoro della commissione tecnica viene messo a disposizione del Consiglio Direttivo.

Ai membri tecnico della commissione tecnica può essere affidata delega per rappresentare l’associazione Vs. terzi relativamente alle tematiche oggetto di studio dello stesso comitato.

 

ART.21 COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Verona, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

ART. 22 REVISIONE STATUTO

La modifica del presente Statuto può essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati aventi diritto al voto e deve essere approvato in Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto all’Art. 14.

 

ART. 23 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, secondo le indicazioni riportate all’art. 14, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. All’atto dello scioglimento dell’associazione, l’assemblea straordinaria delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

 

ART.24 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.25 DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio fondo comune ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità o affini agli scopi dell’associazione.

 

ART. 26- ESERCIZIO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

ART. 27 – DOCUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE

I documenti dell’associazione, i libri associativi previsti dal presente Statuto e tutti gli atti dell’associazione saranno conservati di norma presso la sede.

Gli associati potranno prenderne visione facendo richiesta scritta con almeno 15 giorni di anticipo e potranno ottenerne copia a proprie spese.

 

ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile, ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile in materia di associazioni.

 
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