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Documento Assoege su ISO50001

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Grazie alle esperienza fatte negli ultimi anni a livello internazionale, è ampiamente riconosciuto che un sistema di gestione dell’energia garantisce vantaggi di tipo ambientale, economico e di competitività per l’organizzazione che decide di implementarlo.

La diffusione dell’ISO50001, per Assoege, rappresenta la priorità 1 del 2017 e per questa ragione abbiamo chiesto al nostro Comitato Tecnico Scientifico (per maggiori dettagli) di lavorare ad un documento in cui ilustrare lo scenario di riferimento e prospettive future, includendo le proposte che la nostra  associazione ha portato a tutti i tavoli istituzionali.

Un doveroso ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alla stesura del documento.

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Il GSE informa attraverso alcune FaQ, nella sezione aspetti normativi (link), in merito all’attuazione dell’articolo 7 D.lgs 102/2014 a partire dal prossimo 18 Luglio 2016.

 

Q1 Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare nuovi progetti di efficienza energetica al fine di ottenere i Certificati Bianchi?
A partire dal 18 luglio 2016 le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 non potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM).
L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, infatti, stabilisce che dal 18 luglio 2016, i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

 

Q2 Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare le richieste di rendicontazione (RVC) per progetti presentati in data antecedente?
Si, le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 possono continuare a presentare le rendicontazioni relative ai progetti presentati prima del 18 luglio 2016.

 

Q3 Per le società con e senza obbligo di nomina di Energy Manager (EM), successivamente alla data del 18 luglio 2016, è necessario che l’EM e l’Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 siano lo stesso soggetto?
No, Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE) possono essere soggetti diversi.

 

Riferimenti normativi
DM 28/12/2012 Art. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi
  1. c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;
  2. d) tramite i soggetti di cui all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
  3. e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia applicando quanto previsto all’art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento.
D.lgs 102/2014 Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
comma 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è ISPRA.
D.lgs 102/2014 Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
comma 5. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

 

[Fonte:GSE]

A distanza di qualche mese e reduci dalle diagnosi energetiche obbligatorie previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 102/14, grazie al lavoro di alcuni dei nostri colleghi abbiamo voluto aggiornare il documento che ha come principale scopo, fornire alcuni strumenti per quantificare il tempo necessario per lo svolgimento di una diagnosi energetica.

In quest’ultima revisione è stata inclusa la parte relativa al settore civile (non-terziario).

Per scaricare il documento clicca qui.

In vista della prossima scadenza del 5 dicembre, abbiamo verificato tra i nostri soci chi fosse ancora in grado di accogliere nuove richieste per svolgere attività di diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/14.

Nonostante molti associati non prendano più nuovi incarichi, alcuni di noi hanno ancora spazio. Riteniamo di usare il sito dell’associazione per aiutare coloro che si fossero attivati troppo tardi oppure abbiano avuto difficoltà nel trovare le giuste competenze.

Corre l’obbligo di ricordare che l’EGE certificato ha le competenze per eseguire il lavoro di diagnosi, ma al tempo stesso non possiede la bacchetta magica per “inventare” informazioni che solo l’utilizzatore finale possiede, per cui è fondamentale una sua partecipazione attiva, e che per ottenere un risultato utile e conforme alla legge, il lavoro di diagnosi deve essere valorizzato correttamente. A tal proposito rimandiamo al documento realizzato dalla nostra associazione sul metodo per quantificare l’impegno necessario all’esecuzione di una diagnosi (link).

ESSENDO PASSATA LA SCADENZA DELLE DIAGNOSI, LA TABELLA DELLE PERSONE DISPONIBILI E’ STATA RIMOSSA RIMANDANDO ALL’INTERO ELENCO DEI NOSTRI ASSOCIATI (link)

 

Negli ultimi mesi, grazie al decreto legge 102 che l’ha resa obbligatoria, l’attività di diagnosi energetica è stata oggetto di un interesse sempre più crescente; in più la scadenza per la presentazione del documento da parte dei soggetti obbligati prevista per il 5 dicembre 2015, non lascia più molto tempo per adeguarsi.

Se a questo aggiungiamo la poca conoscenza di questo strumento da parte dei soggetti richiedenti, unito all’interesse dei fornitori di servizi, alcuni dei quali sono nuovi nel mondo della gestione dell’energia, corriamo il rischio di veder penalizzata un’occasione tanto attesa nel dare il giusto valore all’attività di diagnosi e soprattutto al risultato che questa deve garantire.

Infatti ogni attività di miglioramento della propria efficienza energetica, dal singolo intervento di miglioramento all’implementazione di un sistema di gestione dell’energia deve partire da un buon lavoro di diagnosi.

Allo scopo di aiutare il mercato, soprattutto l’utilizzatore finale, a capire come valutare la correttezza di una proposta economica di diagnosi, Assoege ha predisposto un documento che proverà a far chiarezza fornendo alcune indicazioni su come gli EGE tipicamente formulano la propria proposta economica per offrire questo servizio. Siccome non è possibile stilare a priori un listino prezzi per la diagnosi, è stato deciso di costruire un metodo partendo dalle esperienze di chi opera in questo ambito da molti anni.

Il fine ultimo di questo lavoro è di fornire un riferimento (non vincolante) che garantisca un servizio di qualità, evitando di cadere nella logica del prezzo più basso che nulla ha a che fare con un lavoro ad elevato valore aggiunto.

Per scaricare il documento clicca qui

 
AssoEGE
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